FORZA D’AGRO’ – L’amministrazione comunale di Forza D’Agrò aveva agito in modo appropriato nell’affidamento del servizio di illuminazione votiva nel cimitero della frazione Scifì. La terza sezione del Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato dal titolare da una ditta che aveva perso la gara, che riteneva illegittima l’aggiudicazione ad altra ditta che, a loro dire, non avrebbe avuto i requisiti per aggiudicarsela. Il ricorso contro il Comune di Forza D’Agrò e della ditta aggiudicataria del servizio per i prossimi sei anni, è stato ritenuto infondato dai giudici amministrativi, in quanto “non è rilevabile alcuna violazione al regolamento degli appalti essendo stata garantita la conformità della procedura di concessione ai principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità e l’affidamento della concessione è avvenuto nel rispetto dei predetti principi poiché la gara a trattativa privata è stata preceduta da una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione” . I giudici hanno evidenziato nella sentenza come “nessuna censura può essere mossa nei confronti della scelta di procedere a mezzo di sorteggio all’individuazione delle cinque imprese ammesse alla trattativa privata, trattandosi di criterio che, in termini assoluti, garantisce il rispetto del principio di imparzialità”. Per il Tar, dunque, “l’accertata legittimità della procedura di affidamento della concessione e, in particolare, la legittima esclusione del ricorrente dalla gara a seguito delle operazioni di sorteggio, rende irrilevante ogni altro reclamo che, quand’anche fondato, non avrebbe impedito l’esclusione dalla competizione e l’impossibilità di partecipare alla successiva trattativa privata”. Il Tar, con un’ordinanza del 24 aprile 2014, aveva già respinto la richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti emanati dal Comune di Forza d’Agrò e la stessa ordinanza era stata confermata dal Cga di Palermo, che aveva già evidenziato come il sorteggio si fosse svolto in presenza dello stesso ricorrente, che non denunciò alcuna anomalia, limitandosi a contestare la scelta di del criterio selettivo. Il Comune e la ditta aggiudicataria del servizio avevano scelto di non costituirsi in giudizio.
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