Forza d’Agrò – E’ stata fissata al 13 febbraio 2015 l’udienza davanti al collegio per le cause elettorali del tribunale di Messina per la dichiarazione di decadenza del sindaco di Forza d’Agrò, Fabio Di Cara, richiesta da un elettore per la contemporanea candidatura (e quindi elezione) in consiglio comunale, del fratello Emanuele, “condizione di assoluta incompatibilità” secondo il ricorrente, a norma della legge regionale 7/1992 e della 6/2011. La questione di incompatibilità tra fratelli nella stessa amministrazione aveva suscitato un ampio dibattito già nel 2011 quando venne pubblicata la legge elettorale n. 6 che recava “modifiche alle norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali”.
Non è la prima volta che l’elettore fa ricorso contro l’elezione a sindaco di Fabio Di Cara e sempre per lo stesso motivo. Nel 2012 la richiesta venne ritenuta illegittima dall’assessorato regionale delle autonomie locali il quale chiarì che “la previsione di incompatibilità sussiste, relativamente ai rapporti di parentela e di affinità, tra il sindaco (non compreso dalla espressione “altri componenti della giunta” ed i consiglieri comunali”. La questione venne archiviata.
Ma con l’elezione di Di Cara per il secondo mandato (25 maggio 2014) l’elettore ritorna alla carica e stavolta si rivolge al tribunale elettorale con un ricorso contro il sindaco Di Cara, il comune di Forza d’Agrò ed il Procuratore della Repubblica, per la dichiarazione di decadenza di Fabio Di Cara da sindaco del comune collinare jonico.
Il legale di fiducia del ricorrente, prof. Antonio Saitta, argomenta, tra l’altro, che essendo il consiglio comunale “chiamato ad assolvere un ruolo di indirizzo e di controllo politico amministrativo nei confronti degli organi di amministrazione attiva (sindaco e giunta), in caso di parentela tra componenti del consiglio e gli organi della giunta si realizzerebbe una commistione di ruoli tra controllore e controllato”.
La questione era stata affrontata già con una circolare dell’assessorato delle autonomie locali del 12 marzo 2012 a chiarimento degli art. 3 e 4 della legge 6/2011 sulla nuova previsione di incompatibilità con la carica di componete della giunta dettata da ragioni di parentela “la quale può ritenersi sussistente solo tra il sindaco e gli assessori e tra gli assessori dei i consiglieri comunali e tra gli assessori medesimi. Può escludersi che l’incompatibilità operi tra il sindaco ed i consiglieri”. Ora si chiede il pronunciamento del tribunale di Messina.
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