FORZA D’AGRO’ – Il tribunale elettorale ha rinviato la decisione sulla richiesta di decadenza del sindaco di Forza D’Agrò, Fabio Di Cara, chiesta con un ricorso da un elettore per la contemporanea candidatura (e quindi elezione) in consiglio comunale, del fratello Emanuele, “condizione di assoluta incompatibilità” secondo il ricorrente, a norma della legge regionale 7/1992 e della 6/2011. Ieri (presidente Minutoli) la causa è stata incardinata con l’intervento degli avvocati che hanno esposto le loro ragioni. Al termine il collegio si è riservata la decisione.
Non è la prima volta che l’elettore fa ricorso contro l’elezione a sindaco di Fabio Di Cara e sempre per lo stesso motivo. Nel 2012 la richiesta venne ritenuta illegittima dall’assessorato regionale delle autonomie locali il quale chiarì che “la previsione di incompatibilità sussiste, relativamente ai rapporti di parentela e di affinità, tra il sindaco (non compreso dalla espressione “altri componenti della giunta” ed i consiglieri comunali”. La questione venne archiviata.
Ma con l’elezione di Di Cara per il secondo mandato (25 maggio 2014) l’elettore ritorna alla carica e stavolta si è rivolto al tribunale elettorale con un ricorso contro il sindaco Di Cara, il comune di Forza D’Agrò ed il Procuratore della Repubblica, per la dichiarazione di decadenza di Fabio Di Cara da sindaco del comune collinare jonico.
Il legale di fiducia del ricorrente, prof. Antonio Saitta, argomenta, tra l’altro, che essendo il consiglio comunale “chiamato ad assolvere un ruolo di indirizzo e di controllo politico amministrativo nei confronti degli organi di amministrazione attiva (sindaco e giunta), in caso di parentela tra componenti del consiglio e gli organi della giunta si realizzerebbe una commistione di ruoli tra controllore e controllato”.
La questione era stata affrontata già con una circolare dell’assessorato delle autonomie locali del 12 marzo 2012 a chiarimento degli art. 3 e 4 della legge 6/2011 sulla nuova previsione di incompatibilità con la carica di componente della giunta dettata da ragioni di parentela “la quale può ritenersi sussistente solo tra il sindaco e gli assessori e tra gli assessori dei i consiglieri comunali e tra gli assessori medesimi . Può escludersi che l’incompatibilità operi tra il sindaco ed i consiglieri”. Ora si aspetta il pronunciamento del tribunale.
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