ORDINANZA n. 4 DEL 12.05.2015.
Oggetto: Disposizioni in materia di protezione animale e obblighi per i proprietari e detentori di cani.
IL SINDACO
Premesso che occorre richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari e detentori di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente e le riconosciute esigenze di garantire la pacifica convivenza, l’incolumità pubblica e il benessere dei cani custoditi dai cittadini.
Considerato che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
Rilevato che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
Rilevata l’esigenza di garantire la pubblica incolumità potenzialmente lesa da erronee modalità di tenuta e conduzione dei cani, se non sono osservate le prescrizioni dettate dall’Ordinanza del Ministero della salute 06/08/2013 “Tutela dell’incolumità pubblica all’aggressione di cani”.
Evidenziato che, al fine di assicurare la pubblica incolumità in materia, s’intende attuare l’ordinanza ministeriale e in particolare gli obblighi in materia di condotta dei cani, mediante l’applicazione delle sanzioni pecuniarie quali azioni preventive e deterrenti per l’osservanza delle norme citate.
Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute relativamente all’abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.
Rilevata la necessità di garantire il mantenimento del suolo pubblico, dell’igiene e il decoro dell’ambiente urbano.
Rilevato altresì che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare
riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.
Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l’ambiente, la pulizia e l’igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;
Ritenuto altresì necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario e/o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta di deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine.
Visti:
– l’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli ammali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987,firmata anche dall’Italia;
– il D.P.R. 08/02/1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
– La legge 14/08/1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, in particolare art. 2, 4 e 5;
– Le Ordinanze ministeriali in materia; – II Decreto dell’Assessore regionale della Sanità n. 33964 del 13/02/2001;
– Il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 7 del 12/01/2007;
– La L.R. n. 15 del 03/07/2000, in materia di istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo;
– L’art. 3 del D.P.R. 31/03/1979 che attribuisce ai comuni la competenza in tema di gestione e tutela del benessere e protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
– Il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;
– La Legge n.l 89 del 20/07/2004 recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali.
ORDINA
A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente
incaricate della loro custodia e/o conduzione:
ART. 1 – CUSTODIA DEI CANI.
I proprietari e/o detentori devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali e soprattutto in danno di cittadini.
ART. 2 – CONDOTTA DEI CANI.
I proprietari dei cani hanno obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt.1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, di avere sempre con se la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo. Il proprietario e il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.
I cani di indole aggressiva devono comunque essere condotti con guinzaglio e museruola. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio sia museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate all’animale stesso.
ART. 3 – DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI.
I proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci e al lavaggio delle deiezioni liquide emesse dai loro animali in modo tale da evitare l’insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze e mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. A tal fine gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di palette ecologiche e sacchetti idonei per l’asportazione delle deiezioni solide e di un contenitore d’acqua per il lavaggio immediato delle deiezioni liquide.
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle feci.
ART. 4 – ALTRI DIVIETI.
E’ sempre vietato:
a) mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia.
b) catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti.
ART. 5-SANZIONI.
Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità al D.P.R. n. 7 del 12/01/2007:
1) La violazione di cui all’art. 2 (Condotta dei Cani) è punita con la sanzione amministrativa da € 578,00 a € 1.733,00 e con il pagamento in misura ridotta di 6 578,00;
2) La violazione dell’art. 3 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da € 58,00 a € 173,00 e con il pagamento in misura ridotta di € 58,00.
3) La violazione dell’art. 3 comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da € 28,00 a € 173,00 e con il pagamento in misura ridotta di € 56,00.
ART. 6-SANZIONIACCESSORIE.
Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca e al ricovero presso strutture pubbliche, anche se gestite da Associazioni ammaliate. Ove non vi sia disponibilità di queste ultime, il ricovero potrà avvenire presso strutture private, e ogni onere di custodia sarà posto a carico dal proprietario.
Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 689. Qualora il trasgressore non ottemperi all’invito di asportare le deiezioni solide e Hquide dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo stesso, sarà soggetto a ulteriore sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
AR.T. 7 – MODALITÀ DI RICORSO.
Il pagamento del verbale pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso. Qualora non fosse eseguito il pagamento in misura ridotta, i trasgressori possono presentare al competente ufficio, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi e chiedere di essere sentiti dall’organo competente, che una volta esaminati i documenti e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, determina con Ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, altrimenti emette Ordinanza dirigenziale motivata di archiviazione.
Gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al Giudice di Pace entro 30 giorni, dalla data di notificazione delle ordinanze medesime.
L’opposizione si propone con ricorso in carta semplice che può essere redatto anche personalmente dall’interessato al quale deve essere allegata l’Ordinanza – Ingiunzione notificata.
In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. 689/1981.
DISPONE CHE
La presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line e nel sito internet istituzionale del Comune di Forza d’Agro.
Avverso la stessa può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
La polizia municipale, gli agenti di Pubblica Sicurezza e quant’altri obbligati per legge hanno l’obbligo di far rispettare le prescrizioni sancite dalla presente ordinanza.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Comando di Polizia Municipale di Forza d’Agro tutti i giorni feriali in orario di ufficio.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza valgono le disposizioni normative vigenti in materia.
La presente Ordinanza venga comunicata:
Polizia Municipale;
Comando Carabinieri di Forza d’Agro;
Ufficio Territoriale del Governo di Messina
Il sindaco
avv. Fabio Di cara
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